Due soggetti vengono condannati per furto in un supermercato. Per uno di essi, il giudice dichiara d'ufficio lo stato di delinquente abituale, applicando la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di una contestazione formale da parte del pubblico ministero. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale richiede una specifica contestazione dell'accusa durante il processo. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la decisione limitatamente alla dichiarazione di abitualità e alla misura di sicurezza. Il ricorso del complice, che contestava la mancata concessione delle attenuanti già riconosciute in precedenza, viene invece dichiarato inammissibile.
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