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Art. 109 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

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Dichiarazione di delinquenza abituale: stop ai giudici d’ufficio
Due soggetti vengono condannati per furto in un supermercato. Per uno di essi, il giudice dichiara d'ufficio lo stato di delinquente abituale, applicando la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di una contestazione formale da parte del pubblico ministero. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale richiede una specifica contestazione dell'accusa durante il processo. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la decisione limitatamente alla dichiarazione di abitualità e alla misura di sicurezza. Il ricorso del complice, che contestava la mancata concessione delle attenuanti già riconosciute in precedenza, viene invece dichiarato inammissibile.
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