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Art. 109 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 109 Codice Penale

Delinquenza abituale: Cassazione conferma misura di sicurezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Soggetto, già dichiarato delinquente abituale, contro l'applicazione della misura di sicurezza della casa lavoro. Il Soggetto contestava la persistenza della sua delinquenza abituale, sostenendo che i suoi reati fossero unificati dal vincolo della continuazione e che la sua pericolosità sociale fosse cessata. La Cassazione ha ribadito che la dichiarazione di delinquenza abituale è autonoma dalla misura di sicurezza. Ha inoltre confermato che la valutazione della pericolosità sociale del Soggetto era corretta, basandosi sulla sua continua partecipazione ad attività criminali anche durante la detenzione. Il ricorso è stato respinto, condannando il Soggetto al pagamento delle spese.
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Dichiarazione di delinquenza abituale: stop ai giudici d’ufficio
Due soggetti vengono condannati per furto in un supermercato. Per uno di essi, il giudice dichiara d'ufficio lo stato di delinquente abituale, applicando la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di una contestazione formale da parte del pubblico ministero. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale richiede una specifica contestazione dell'accusa durante il processo. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la decisione limitatamente alla dichiarazione di abitualità e alla misura di sicurezza. Il ricorso del complice, che contestava la mancata concessione delle attenuanti già riconosciute in precedenza, viene invece dichiarato inammissibile.
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