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Art. 1079 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1079 Codice Civile

Servitù di non edificare e accordo tra le parti in Cassazione
L'erede del proprietario originario promuove un'azione giudiziaria contestando la violazione di un vincolo edilizio stabilito in un vecchio atto di vendita. Il ricorrente chiede la demolizione dei manufatti realizzati sui terreni vicini. La Corte d'Appello rigetta la domanda, qualificando il divieto come un semplice obbligo personale tra i contraenti originari e non come una servitù di non edificare trasferibile ai successivi acquirenti. Il contenzioso giunge in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo stragiudiziale definitivo per porre fine alla causa. La Suprema Corte prende atto dell'intesa transattiva depositata dai legali e dichiara la cessazione della materia del contendere. L'accordo annulla integralmente l'efficacia della sentenza impugnata e dispone la compensazione delle spese di lite tra tutti i partecipanti.
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Servitù di passaggio: stop al muro che dimezza la strada
Una società immobiliare ha citato in giudizio la proprietaria del fondo confinante per veder riconosciuta una servitù di passaggio carrabile e pedonale ampia 7,5 metri, stabilita nei contratti di acquisto. La società confinante aveva infatti costruito un manufatto in muratura sul percorso, restringendo il passaggio a soli 3,73 metri e sostenendo la preesistenza dell'opera. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, ordinando l'arretramento della costruzione per garantire l'intera ampiezza pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della confinante. I giudici hanno confermato che i contratti descrivevano chiaramente l'ampiezza della servitù senza limitazioni. La società costruttrice ha perso la causa ed è stata condannata a rimuovere l'opera e a pagare le spese legali.
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Distanze legali: l’accordo violato costa la demolizione
Un venditore cede un terreno a un'impresa costruttrice, pattuendo nel contratto la possibilità di edificare a una distanza minima di quattro metri dal confine, in deroga ai cinque metri previsti dal regolamento comunale. L'impresa edifica però a una distanza inferiore a quella concordata. Il venditore agisce in giudizio chiedendo l'arretramento dell'edificio. Gli acquirenti degli immobili impugnano la decisione favorevole al venditore. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando che l'accordo ha costituito una servitù a tutela delle distanze legali. La violazione di tale diritto reale comporta l'obbligo di riduzione in pristino tramite arretramento della costruzione, escludendo la possibilità di sostituire la demolizione con il solo risarcimento del danno, in quanto la tutela dei diritti reali non incontra il limite dell'eccessiva onerosità.
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