Alcuni condomini hanno citato in giudizio il proprietario del piano terra, il quale aveva sbarrato con una saracinesca elettrica un secondo ingresso dell'edificio, utilizzandolo in via esclusiva. I giudici di merito avevano dato ragione al proprietario del piano terra, ritenendo che l'esistenza di un altro ingresso principale escludesse la natura comune del passaggio contestato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei condomini, stabilendo che la condominialità dell'ingresso non viene meno solo perché esiste un percorso alternativo. Per determinare se un bene sia comune, occorre verificare lo stato dei luoghi al momento della nascita del condominio, ossia alla prima vendita. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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