La Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole di un regolamento condominiale che limitano l'uso delle proprietà private, come il divieto di adibire un appartamento a scuola di musica, sono opponibili ai successivi acquirenti solo se trascritte correttamente. Un generico richiamo al regolamento nell'atto di acquisto non è sufficiente. È necessaria una specifica menzione della clausola limitativa nella nota di trascrizione o la sua riproduzione integrale nell'atto. In questo caso, la Corte ha accolto il ricorso di una società, annullando la decisione che le imponeva di cessare l'attività di scuola di musica, poiché l'opponibilità del regolamento condominiale non era stata provata secondo le forme di legge.
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