Una società costruttrice veniva citata in giudizio per aver ecceduto i limiti di una servitù di passaggio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31778/2024, ha rigettato i ricorsi, stabilendo un principio fondamentale: la prova testimoniale non può creare o modificare una servitù (che richiede un atto scritto), ma è ammissibile per chiarire le modalità pratiche con cui le parti originarie avevano concordato di esercitarla, soprattutto se l'atto costitutivo è generico. La decisione bilancia il rigore formale con le esigenze pratiche di esecuzione del diritto.
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