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Art. 106 Codice della Crisi d'Impresa — Anno 2026

Altri anni per Art. 106 Codice della Crisi d'Impresa

Concordato preventivo: stop al rinvio dopo il sequestro dei beni
Una società contesta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la successiva apertura della liquidazione giudiziale. La debitrice lamenta il mancato rinvio dell'udienza per apportare modifiche alla proposta, resa irrealizzabile a seguito di un sequestro penale che ha bloccato i fondi messi a disposizione da terzi. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società. I giudici confermano che il debitore non ha diritto a un rinvio per modificare il piano durante il procedimento di revoca. Il sequestro penale compromette la fattibilità del concordato e non costituisce causa di forza maggiore per ottenere la rimessione in termini. La proposta non garantiva più il soddisfacimento minimo del venti per cento dei creditori chirografari. La decisione conferma la liquidazione giudiziale con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.
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Eccezione di inadempimento: Consulente sbaglia, l’Azienda non paga
Un professionista ha chiesto il pagamento per la sua consulenza nella redazione di un piano di risanamento per un'azienda in crisi. L'azienda, finita in liquidazione giudiziale, ha rifiutato il pagamento sollevando un'eccezione di inadempimento, sostenendo che la prestazione del professionista era gravemente errata e dannosa. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che il compenso non è dovuto se la consulenza è tecnicamente inadeguata e controproducente per gli obiettivi del cliente. Il professionista deve dimostrare di aver agito con diligenza e la sua opera deve essere utile. In questo caso, le sue scelte hanno peggiorato la situazione, giustificando il mancato pagamento.
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Concordato semplificato: inammissibile il ricorso
Una società in liquidazione ha impugnato in Cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva revocato l'apertura della procedura di concordato semplificato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che tale provvedimento, per espressa disposizione di legge e per la sua natura non decisoria, non può essere oggetto di ricorso straordinario. La decisione conferma che i rimedi impugnatori sono tassativi e che l'assenza del requisito della decisorietà preclude l'accesso alla Cassazione.
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