Una società, titolare di una servitù di passaggio volontaria su un fondo vicino, ha citato in giudizio la società proprietaria per aver costruito un muretto in cemento che bloccava il transito. La proprietaria del fondo servente sosteneva che la servitù si fosse estinta poiché il fondo non era più intercluso e i proprietari utilizzavano un'altra strada. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la servitù di passaggio volontaria, a differenza di quella coattiva, non si estingue automaticamente con il venir meno dell'interclusione. Per la sua estinzione serve un atto scritto o il non uso ventennale. La società ricorrente è stata condannata anche al risarcimento dei danni.
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