Una società immobiliare ha invocato la nullità di un contratto preliminare di permuta basandosi sulla presupposizione, ovvero il mancato acquisto di terreni adiacenti necessari al suo progetto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'acquisto di tali terreni non era una condizione implicita condivisa tra le parti, ma un'obbligazione unilaterale assunta dalla società. Di conseguenza, il rischio dell'impossibilità di adempiere ricade esclusivamente su di essa, che è stata condannata al pagamento della penale prevista.
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