Una società ha acquistato un immobile a un'asta giudiziaria derivante da un pignoramento trascritto nel 2013. Tuttavia, sullo stesso bene pendeva un sequestro preventivo penale trascritto precedentemente, nel 2010, poi sfociato in confisca definitiva. La Corte di Cassazione risolve il conflitto tra lo Stato e l'acquirente applicando la regola della priorità temporale della trascrizione. Poiché il sequestro preventivo e pignoramento vedono il primo prevalere per anteriorità temporale, la confisca penale è pienamente opponibile all'aggiudicatario. La Suprema Corte rigetta il ricorso della società acquirente, confermando che chi partecipa a un'asta ha l'onere di verificare i registri immobiliari e non può invocare la buona fede di fronte a un vincolo già trascritto.
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