Una società proprietaria di un terreno ha chiesto il risarcimento dei danni per l'installazione di tubature fognarie nel proprio sottosuolo da parte del vicino, del comune e della società idrica. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché il terreno era stato completamente ripristinato dopo i lavori e la proprietaria non aveva dimostrato alcun danno concreto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno ribadito che il danno da occupazione senza titolo non è automatico (in re ipsa). Il proprietario deve sempre allegare e provare la perdita concreta della possibilità di godimento del bene o il mancato guadagno derivante dalla perdita di occasioni di vendita o locazione. Di conseguenza, la società proprietaria ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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