La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35139/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ente previdenziale contro la condanna al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga. La Corte ha stabilito che, una volta dimostrati i presupposti del diritto da parte del lavoratore, l'onere della prova sull'eventuale esaurimento dei fondi grava sull'ente stesso, in base al principio di vicinanza della prova. Inoltre, è stato ribadito che l'ente non può eccepire il proprio difetto di titolarità passiva per la prima volta in sede di legittimità.
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