Un lavoratore, assente per oltre un anno a causa di arresti domiciliari, è stato licenziato sulla base di una clausola del CCNL. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso, qualificandolo come licenziamento per assenza prolungata dovuta a impossibilità sopravvenuta della prestazione. La Corte ha stabilito che, decorso un congruo periodo, l'interesse del datore di lavoro alla prestazione viene meno, indipendentemente dall'esito del procedimento penale a carico del dipendente.
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