La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un proprietario condannato per non aver ottemperato a un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un immobile pericolante. La difesa ha sostenuto l'irresponsabilità del soggetto a causa di un pignoramento immobiliare e della sua qualifica di nudo proprietario. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'**omissione lavori edifici** resta imputabile al proprietario per le riparazioni straordinarie volte a garantire la stabilità. Il reato è stato riqualificato dall'art. 650 c.p. all'art. 677 c.p., comma 3, poiché la rovina dell'edificio costituiva un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.
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