Un condominio ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società per il pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari. La società si è opposta, dimostrando di essere soltanto nuda proprietaria dell'immobile, mentre l'usufrutto apparteneva a un terzo. La Corte d'Appello ha revocato il decreto, escludendo ogni responsabilità della società. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del condominio, stabilendo che la ripartizione spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario deve seguire rigorosamente la legge. Le spese ordinarie gravano sull'usufruttuario, mentre quelle straordinarie spettano al nudo proprietario. L'assemblea non può derogare a tali criteri, ma l'amministratore deve addebitare i costi ai rispettivi soggetti obbligati in base alla natura dei lavori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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