Una proprietaria cita in giudizio il vicino del piano superiore per ottenere il risarcimento di infiltrazioni d'acqua nel bagno. Il convenuto sostiene di non essere responsabile: possiede solo un terzo dell'immobile in piena proprietà e due terzi in nuda proprietà, mentre l'usufruttuaria abita la casa. Durante il giudizio, il vicino esegue i lavori di riparazione. Il Giudice di Pace dichiara cessata la contesa, ma condanna l'uomo alle spese legali per soccombenza virtuale. L'appello viene dichiarato inammissibile con ordinanza filtro. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'uomo, confermando che la quota parziale non esclude i danni da cose in custodia: il singolo comproprietario risponde per intero in solido verso il danneggiato per l'effettivo potere materiale sul bene.
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