Una società di gestione autostradale contesta la sua inclusione nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La Corte dei conti afferma la propria giurisdizione esclusiva, disapplicando una norma nazionale in favore del diritto europeo. Il Ministero dell'Economia e l'ISTAT ricorrono in Cassazione, sostenendo un riparto di competenze con il giudice amministrativo. Le Sezioni Unite, data la complessità e il rilievo della questione sulla giurisdizione elenco ISTAT, rinviano la causa a pubblica udienza per una decisione approfondita.
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