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Art. 100 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 100 Codice Civile

Mansioni Superiori: Cassazione Rifiuta Inquadramento, Conferma Limiti
Una Lavoratrice ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta, ritenendo che le attività svolte non fossero complesse né autonome come quelle del terzo livello contrattuale. La Lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione dei fatti da parte del giudice di merito non presentava vizi logici o violazioni di legge. La decisione ha ribadito l'importanza di dimostrare l'effettiva complessità e autonomia delle mansioni per ottenere un inquadramento superiore.
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Prova lavoro straordinario: la documentazione firmata
Un lavoratore con mansioni di piazzista ha richiesto il pagamento del lavoro straordinario, ma la sua domanda è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la documentazione giornaliera firmata dal dipendente, attestante gli orari, costituisce una prova lavoro straordinario cruciale. Il ricorso è stato rigettato perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se non in casi specifici di violazione di legge.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e accettazione
Una società di trasporti aerei e un suo dirigente avevano impugnato un verbale dell'Ispettorato del Lavoro. Dopo due gradi di giudizio sfavorevoli, hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, hanno rinunciato al ricorso e l'Ispettorato ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito e compensando le spese legali tra le parti.
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Debiti da lavoro: la Cassazione sulla manleva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna solidale di due società di trasporto, una cedente e una cessionaria, per il pagamento di permessi compensativi non goduti dai lavoratori. Il ricorso della società cedente, che contestava la propria responsabilità e l'interpretazione di una clausola di manleva, è stato respinto. La Corte ha chiarito che i debiti da lavoro sorti prima della cessione restano a carico del datore di lavoro originario e che la manleva opera correttamente per le passività non esposte in bilancio, proteggendo l'acquirente. La decisione consolida i principi di responsabilità nella gestione dei debiti da lavoro durante le operazioni di trasferimento aziendale.
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