Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1978 e il 1993 senza ricevere remunerazione, ha citato in giudizio lo Stato per il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6730/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il loro diritto era prescritto. La Corte ha ribadito che il termine decennale di prescrizione per i medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. È stato chiarito che l'incertezza sulla giurisdizione o sulla qualificazione giuridica dell'azione non costituisce un impedimento legale in grado di sospendere la prescrizione.
Continua »