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Art. 10 Costituzione — Anno 2023

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Altri anni per Art. 10 Costituzione

Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione decide
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1978 e il 1993 senza ricevere remunerazione, ha citato in giudizio lo Stato per il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6730/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il loro diritto era prescritto. La Corte ha ribadito che il termine decennale di prescrizione per i medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. È stato chiarito che l'incertezza sulla giurisdizione o sulla qualificazione giuridica dell'azione non costituisce un impedimento legale in grado di sospendere la prescrizione.
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Remunerazione medici specializzandi: no aumenti
Un medico specializzato dopo il 1991 ha citato in giudizio diverse amministrazioni statali per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata rivalutazione della borsa di studio percepita. La richiesta si basava sulla presunta inadeguatezza della remunerazione, che non era stata adeguata né all'inflazione né ai miglioramenti contrattuali del personale medico del SSN. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16078/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la remunerazione medici specializzandi era stata correttamente recepita dalla normativa del 1991 e che le successive leggi che ne hanno bloccato gli adeguamenti rientravano nella piena discrezionalità del legislatore nazionale, senza violare le direttive europee.
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Risarcimento medici specializzandi: Cassazione chiarisce
Un gruppo di medici ha richiesto un risarcimento per la formazione specialistica non retribuita a causa del ritardo dell'Italia nell'applicare le direttive UE. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al risarcimento per i medici specializzandi si applica anche a chi ha iniziato la formazione prima del 1983, ma l'ha proseguita dopo il 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data. La Corte ha respinto altri motivi di ricorso, come quelli sulla quantificazione del danno e sull'inclusione di specializzazioni non elencate nelle direttive UE. Il ricorso principale dello Stato è stato dichiarato inammissibile.
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