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Art. 1 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1 Codice Civile

Inammissibilità reclamo: competenza e merito decisi
Una società in liquidazione ha impugnato una sentenza che apriva la sua liquidazione giudiziale, contestando unicamente la competenza territoriale del tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo, chiarendo che quando una sentenza di primo grado decide sia sulla competenza sia nel merito, l'unico strumento per contestare la sola competenza è il regolamento di competenza, non l'appello. La scelta del mezzo di impugnazione errato ha reso il gravame inammissibile.
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Remunerazione medici specializzandi: no adeguamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2060/2026, ha respinto il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata 'adeguata remunerazione' e il mancato adeguamento inflazionistico della loro borsa di studio durante la specializzazione post-1991. La Corte ha stabilito che la normativa europea non imponeva un importo specifico e che le leggi nazionali avevano legittimamente bloccato gli adeguamenti triennali per il periodo in questione, confermando le sentenze dei gradi precedenti.
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APE sociale: requisiti e onere della prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice per il riconoscimento dell'APE sociale. La decisione si fonda sulla mancanza dei requisiti legali al momento della domanda, in particolare perché la normativa allora vigente non includeva la cessazione per scadenza di contratto a termine. La Corte ha inoltre sottolineato che l'autocertificazione non è una prova sufficiente e che l'onere di dimostrare i requisiti spetta al richiedente.
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TAN determinabile: la Cassazione salva il contratto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contratti di finanziamento. Anche se il Tasso Annuo Nominale (TAN) non è esplicitamente indicato, il contratto non è nullo se il tasso è oggettivamente determinabile. Nello specifico, la Corte ha chiarito che la nullità prevista dall'art. 117 del Testo Unico Bancario può essere superata qualora il TAN possa essere ricavato attraverso un semplice calcolo aritmetico, basato sugli altri elementi presenti nel contratto, come l'importo, la durata, le rate e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). La decisione riforma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola, confermando invece la validità del contratto come ritenuto dalla Corte d'Appello, in quanto il principio del TAN determinabile era stato rispettato.
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