Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Palermo che aveva escluso l'applicazione del reato continuato per i suoi illeciti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno rilevato l'assenza di un disegno criminoso unitario programmato fin dall'inizio. Al contrario, la condotta del soggetto evidenziava un'abitualità nel commettere illeciti, intesa come un vero e proprio sistema di vita. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto la richiesta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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