Un imputato, condannato con patteggiamento per reati di droga, presenta ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla possibilità di un proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017 (art. 448 co. 2-bis c.p.p.), le sentenze di applicazione pena su richiesta possono essere impugnate solo per motivi specifici, tra cui non rientra il vizio di motivazione sulla colpevolezza.
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