La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso l'applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale. I motivi del ricorso, incentrati su vizi di motivazione come contraddittorietà e illogicità, non sono stati accolti. La Suprema Corte ha ribadito che, in materia di prevenzione, il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non per censure sulla logicità della motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente o meramente apparente. Poiché la Corte d'Appello aveva fornito ampie argomentazioni, il ricorso è stato respinto.
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