La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, proposto da tre imputati che lamentavano la mancata valutazione di una possibile assoluzione. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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