Un imputato, condannato a 9 mesi con patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che i motivi di impugnazione per questo rito sono tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non rientra il vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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