La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per il reato di possesso di un documento d'identità falso. Il documento riportava la sua fotografia ma generalità non veritiere. La Corte ha confermato che la presenza della foto del possessore costituisce una prova indiziaria rilevante della sua partecipazione alla contraffazione, integrando così l'ipotesi di reato più grave prevista dall'art. 497-bis, secondo comma, del codice penale, e non quella meno grave del semplice possesso.
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