Il G.i.p. applicava a un imputato la pena concordata per ricettazione di fitofarmaci e associazione a delinquere, disponendo anche la confisca di una somma di denaro ritenuta profitto del reato. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul nesso tra il denaro e i reati, dato che la misura non era parte dell'accordo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che in tema di confisca nel patteggiamento, se la misura non è concordata, il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di pertinenzialità. Il semplice rinvio al verbale di sequestro non basta. La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale.
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