Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi, relativi alla congruità della pena per un reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, non rientravano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena implica l'accettazione del trattamento sanzionatorio, rendendo contraddittoria una successiva contestazione sulla sua congruità.
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