La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44970/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo i confini del proprio giudizio. L'appello è stato respinto perché i motivi presentati miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea che le censure devono riguardare violazioni di legge e non il merito della sentenza impugnata, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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