La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. (atti persecutori). La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, focalizzati su una rilettura dei fatti e delle prove, non costituiscono un valido vizio di legittimità, ma mere doglianze di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha inoltre negato il rimborso delle spese legali alla parte civile, poiché questa non ha fornito un contributo processuale effettivo al dibattimento.
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