Un individuo, già sottoposto a misura di prevenzione, è stato condannato per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il reato consisteva nel frequentare abitualmente persone con precedenti penali, contravvenendo a un ordine specifico del giudice. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, ma i giudici lo hanno dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito un principio chiaro: per commettere questo reato è sufficiente la ripetitività dei contatti con i pregiudicati. Le ragioni o le finalità di tali incontri sono del tutto irrilevanti. La condanna è quindi diventata definitiva, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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