Un istituto bancario, vittima di frode informatica, ha presentato reclamo contro un decreto di archiviazione. Il Tribunale lo ha erroneamente dichiarato inammissibile come reclamo tardivo. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che un errore nella valutazione della tempestività costituisce una violazione di legge, non un atto abnorme, e ha rinviato gli atti al Tribunale per la corretta prosecuzione del procedimento.
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