La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33349/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una dipendente pubblica che chiedeva il riconoscimento di un assegno ad personam per mantenere il suo precedente e più elevato stipendio dopo essere passata a un'altra amministrazione. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che le dimissioni volontarie dalla precedente posizione per accettare un nuovo impiego, vinto tramite concorso, interrompono la continuità del rapporto di lavoro, escludendo così il diritto a conservare il trattamento economico più favorevole.
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