Un Lavoratore è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Ha contestato la validità dei risultati dell'etilometro, sostenendo la mancanza di prove sulla sua omologazione e revisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'esito positivo dell'alcoltest è prova valida. L'onere della prova etilometro, riguardo a eventuali difetti o alla mancata omologazione/revisione, spetta alla difesa. La pubblica accusa non deve dimostrare preventivamente la regolarità dello strumento, se nel verbale risulta "debitamente omologato". La Corte ha anche escluso la particolare tenuità del fatto, data la gravità della condotta.
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