L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per il 2004 a società e a un socio. Una sentenza CTP ridusse il reddito accertato per una società. Successivamente, un'altra sentenza CTP, relativa al socio, annullò l'avviso di accertamento ma ordinò all'Agenzia di rideterminare il reddito. L'Agenzia emise una cartella di pagamento per l'importo residuo. Il socio impugnò la cartella per difetto di motivazione e assenza di un nuovo avviso. La CTR accolse il ricorso. La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza CTR, stabilendo che l'annullamento parziale dell'avviso non impone l'emissione di un nuovo atto prima della cartella di pagamento per il reddito rideterminato. La validità cartella di pagamento dipende dall'interpretazione corretta del giudicato precedente.
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