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Uso Paritetico

Definizione

Il diritto di ogni condomino di utilizzare le parti comuni in modo tale da non impedire agli altri di fare altrettanto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Demolizione Parti Comuni: Costruttore Perde Contro il Condomino
Un'impresa costruttrice, proprietaria di una porzione di un edificio, demolisce la sua parte per costruire nuove villette, invadendo suolo, sottosuolo e strutture portanti comuni. L'altro proprietario si oppone. La Corte di Cassazione stabilisce che la demolizione di parti comuni condominiali e l'appropriazione di aree condivise sono illegittime. Tale condotta viola il diritto degli altri condomini al pari uso della cosa comune. Anche l'eliminazione dei parcheggi con vincolo di destinazione è illecita. La Corte accoglie il ricorso del proprietario danneggiato, affermando che un singolo condomino non può alterare la struttura e le aree comuni a proprio esclusivo vantaggio.
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Uso della cosa comune: il cancello sul pianerottolo è lecito.
Una condomina ha impugnato una delibera assembleare che autorizzava l'installazione di un cancello su un pianerottolo comune, sostenendo che tale opera sottraesse spazio alla collettività senza il consenso unanime. Dopo che i giudici di merito avevano dichiarato nulla la delibera ordinando la rimozione del manufatto, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. permette al singolo condomino di apportare modifiche per un godimento più intenso, purché non si alteri la destinazione del bene e non si impedisca il pari uso altrui. Nel caso trattato, l'occupazione di un solo metro quadro non ostacolava il transito, rendendo l'opera legittima anche senza l'unanimità dei consensi.
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Chiusura finestra condominiale: quando la veranda è illegittima
Una società immobiliare ha trasformato il proprio terrazzo privato in una veranda chiusa, inglobando di fatto una finestra condominiale che garantiva luce e aria al vano scale dell'edificio. Il Condominio ha agito in giudizio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla rimozione della struttura, stabilendo che la chiusura finestra condominiale viola i limiti dell'uso della cosa comune previsti dall'art. 1102 c.c. Anche se l'opera è realizzata su una proprietà esclusiva, essa non può pregiudicare le utilità comuni come l'illuminazione e l'aerazione naturale delle scale, specialmente se l'intervento avviene senza autorizzazione assembleare e sottrae benefici essenziali alla collettività dei condomini.
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Installazione condizionatori: il diritto del condomino
Una condomina, titolare di un'attività commerciale, ha impugnato una delibera che le negava l'autorizzazione a mantenere dei condizionatori installati nel cortile comune. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17975/2024, ha accolto il suo ricorso. Ha stabilito che l'installazione condizionatori sulle parti comuni è un diritto del singolo condomino, esercitabile senza autorizzazione assembleare, a patto che non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per verificare se l'installazione leda il decoro architettonico o il godimento del bene comune.
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