L'Automobilista è stata condannata per il reato di truffa per non aver pagato il pedaggio autostradale in più occasioni. La condotta consisteva nell'accodarsi alle vetture precedenti per superare la sbarra del casello senza pagare. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la truffa ai caselli autostradali si configura pienamente tramite questo espediente. Inoltre, la Suprema Corte ha negato l'attenuante del danno di speciale tenuità. Sebbene la valutazione del danno vada effettuata per ogni singolo transito e non cumulativamente, nel calcolo del pregiudizio economico rientrano anche le spese sostenute dalla società autostradale per individuare il trasgressore e recuperare le somme. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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