La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17080/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su un generico motivo di travisamento della prova. La Corte ha ribadito che, per essere valido, tale motivo deve indicare in modo chiaro, puntuale e definito la difformità tra il senso oggettivo della prova e l'interpretazione del giudice, non potendosi limitare a una critica generica della valutazione probatoria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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