Un'organizzazione sindacale ha citato in giudizio una società di trasporti per condotta antisindacale, a causa del mancato versamento delle quote associative trattenute a un dipendente. La società ha contestato il diritto del sindacato ad agire, ovvero la sua legittimazione attiva sindacale. La Corte d'Appello ha confermato tale diritto basandosi su prove di attività sindacale a livello nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, specificando di non poter riesaminare nel merito le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
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