La Questura disponeva la misura restrittiva della libertà personale nei confronti di un cittadino straniero in attesa dell'espulsione. Il Giudice di Pace convalidava tale misura restrittiva presso la struttura di accoglienza temporanea. L'interessato proponeva ricorso per cassazione contro il provvedimento per far valere la richiesta di protezione internazionale. La notifica dell'atto avveniva nei primi giorni di agosto, ma il deposito telematico in cancelleria avveniva tredici giorni dopo. L'Amministrazione eccepiva il mancato rispetto della scadenza perentoria introdotta dalle recenti riforme sulle procedure accelerate. La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile l'impugnazione avverso il trattenimento al CPR. La nuova disciplina speciale impone il deposito entro cinque giorni dalla notifica e non ammette la sospensione feriale, comportando la definitiva condanna del ricorrente alle spese legali.
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