La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per associazione a delinquere finalizzata a furti. L'imputato sosteneva che il giudice d'appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto rivalutare l'intera pena e non solo gli aumenti per la continuazione, come invece specificato dalla precedente sentenza di annullamento. La Corte ha ribadito che il giudice del rinvio è vincolato ai punti specifici indicati dalla Cassazione, e non può estendere il suo esame ad altre questioni già decise, pena l'inammissibilità del successivo ricorso.
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