La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto da un imputato che lamentava esclusivamente la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena. I giudici hanno ribadito che, secondo l'articolo 448 del codice di procedura penale, l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è limitata a casi tassativi, tra cui non rientra il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, purché la pena sia legale.
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