Un dipendente pubblico, trasferitosi tramite mobilità volontaria, ha richiesto l'unificazione gratuita dei suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha confermato questo diritto, pur correggendo la motivazione della sentenza precedente. Ha stabilito che, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 165/01), l'intero rapporto di lavoro, inclusi gli aspetti pensionistici, è regolato esclusivamente dal regime dell'ente di destinazione. Questo comporta un'unificazione automatica e senza oneri dei periodi contributivi precedenti.
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