Definizione
Un trattamento che raggiunge un livello minimo di gravità, causando intensa sofferenza fisica o mentale, con lo scopo di umiliare o degradare una persona. Non ogni disagio della vita carceraria rientra in questa categoria.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 56 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 49% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 24%
- Rigettato 27%
- Inammissibile 49%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 146%
- Penale Sez. 640%
- Penale Sez. 715%
Precedenti più richiamati
- Cass. 10822/2021in 5 provvedimenti
- Cass. 35290/2018in 3 provvedimenti
- Cass. 23277/2016in 9 provvedimenti
- Cass. 3679/2017in 4 provvedimenti
- Cass. 52541/2018in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un cittadino straniero condannato all'estero per privazione illegale della libertà personale si trovava in Italia. L'autorità estera emetteva un mandato di arresto europeo per l'espiazione della pena. La Corte di appello rifiutava la consegna del condannato verso il Paese d'origine per il pericolo concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri locali. Il Procuratore generale impugnava la decisione per il rischio di totale impunità del ricercato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: quando il giudice nega la consegna a tutela dei diritti fondamentali, deve comunque attivarsi d'ufficio per richiedere gli atti e verificare la possibilità di far scontare la pena detentiva in Italia tramite gli strumenti di cooperazione comunitaria. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio.
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La Corte d'appello ha negato la sospensione dell'estradizione verso gli Stati Uniti a una persona affetta da disturbo bipolare e a rischio suicidario, ritenendo che tale decisione spetti al Ministero della Giustizia e non all'autorità giudiziaria. La persona richiesta ha impugnato la decisione in Cassazione lamentando la violazione del diritto alla salute e il pericolo di trattamenti inumani. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i giudici valutano solo la legittimità della consegna prima della sentenza definitiva. Una volta concluso il giudizio, la gestione materiale della consegna e la valutazione di gravi patologie sopravvenute appartengono alla competenza esclusiva del Ministro della Giustizia. Di conseguenza, il ricorrente resta soggetto alla procedura di consegna stabilita dal potere esecutivo e deve pagare le spese processuali.
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Un detenuto, condannato in appello a venti anni di reclusione per gravi delitti, chiedeva la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari. L'uomo era affetto da mielopatia cervicale invalidante e non deambulava. La struttura penitenziaria ospitante non garantiva le terapie riabilitative essenziali prescritte dai medici specialisti, inclusa l'idrokinesiterapia. Il Tribunale del riesame rigettava la domanda ritenendo tali cure utili solo a migliorare gli arti superiori, senza guarire la patologia. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'interessato. I giudici hanno affermato che la gravità della malattia impone una verifica concreta dei presidi disponibili. Negare cure riabilitative anche solo migliorative della qualità della vita vìola il diritto alla salute e il divieto di trattamenti inumani. La Suprema Corte ha imposto un nuovo giudizio per riesaminare l'incompatibilità con il regime carcerario.
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Un Detenuto ha contestato il rigetto del suo reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza, che non aveva riconosciuto un trattamento inumano o degradante durante la detenzione. Il ricorso per Cassazione, che denunciava la violazione dell'Art. 35 ter O.P. e della CEDU riguardo allo spazio minimo in carcere, è stato dichiarato **ricorso inammissibile**. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso non presentava motivi validi per essere esaminato, poiché non criticava in modo sufficiente le argomentazioni della decisione precedente. Il Detenuto è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso con il figlio. La donna viaggiava a bordo di un furgone nel quale erano stati nascosti cinque migranti all'interno di scatoloni sigillati con cellophane. I trasportati avevano pagato tremilacinquecento euro ciascuno per un viaggio di dieci ore privo di aria, luce, acqua e cibo. La difesa sosteneva la semplice presenza passiva della donna e la mancanza di pericoli gravi. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale, sottolineando che il trasporto in condizioni degradanti costituisce un'aggravante e che la reiterazione dei motivi d'appello rende il ricorso inammissibile. L'imputata dovrà versare anche tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un condannato affetto da grave alcoldipendenza e cirrosi epatica avanzata ha richiesto la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo la patologia compatibile con il carcere e prevalente la pericolosità sociale del soggetto, condannato per atti persecutori. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di rigetto. I giudici di legittimità hanno stabilito che occorre valutare in concreto la reale capacità della struttura penitenziaria di curare il detenuto. Mantenere in carcere una persona con gravi malattie senza adeguate terapie può costituire un trattamento inumano e degradante.
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Un detenuto ha presentato reclamo per ottenere il risarcimento previsto dalla legge a causa delle precarie condizioni carcerarie e dei problemi di salute patiti in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la domanda per i periodi con spazio inferiore a tre metri quadrati, ma ha rigettato la richiesta per gli altri intervalli temporali. Il condannato ha quindi fatto ricorso in Cassazione sostenendo di aver subito un trattamento inumano e degradante per l'intero arco della detenzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che lo spazio tra tre e quattro metri quadrati risulta pienamente legittimo in presenza di adeguati fattori compensativi, come le ore trascorse all'aperto, i servizi garantiti e la costante assistenza medica.
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Il Detenuto presenta reclamo per le precarie condizioni patite in diversi istituti penitenziari, lamentando la violazione dello spazio minimo detenuto inferiore ai tre metri quadri. Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta, ritenendo il regime di detenzione aperto sufficiente a compensare le strettezze della cella. Il Detenuto propone ricorso in Cassazione. La Corte Suprema annulla la decisione e accoglie le doglianze. I giudici evidenziano che l'assegnazione di ore all'aperto non basta a sanare lunghi periodi trascorsi in celle sovraffollate. Occorre calcolare lo spazio effettivo detraendo gli arredi fissi. La causa torna al Tribunale di Sorveglianza per un riesame completo.
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Un detenuto di 86 anni, affetto da gravi patologie fisiche e decadimento cognitivo, ha richiesto la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo la salute compatibile con il carcere sulla base di relazioni interne ed intercettazioni telefoniche, senza disporre una perizia medica. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che, di fronte a un quadro clinico grave e a un'età avanzata, il giudice deve disporre accertamenti medico-legali specialistici e attualizzati. Occorre infatti verificare che la carcerazione non violi il divieto di trattamenti inumani e il diritto alla salute, bilanciando tali tutelati principi con le esigenze di sicurezza della collettività.
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Una persona detenuta ha richiesto il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute a causa di problemi cardiaci pregressi. La struttura penitenziaria garantiva cure idonee, ma la condannata rifiutava sistematicamente terapie e controlli, salvo poi iniziare le cure ottenendo un netto miglioramento clinico. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta per assenza di incompatibilità con la detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: le patologie risultano curabili in carcere e il rifiuto volontario delle terapie impedisce la concessione del beneficio.
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Un detenuto in regime di semilibertà ha presentato reclamo per ottenere l'indennizzo per detenzione inumana relativo al periodo trascorso in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda accertando che gli istituti garantivano uno spazio calpestabile superiore a tre metri quadrati a persona, luce naturale, riscaldamento, bagni separati e accesso a regolari attività all'aperto. Il recluso ha quindi promosso ricorso per cassazione sostenendo la violazione dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che le condizioni di vita in cella non avevano superato la soglia minima di gravità richiesta per configurare un trattamento lesivo e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un detenuto affetto da patologie multiple, tra cui cefalea cronica, dilatazione aneurismica e ansia, ha richiesto il differimento pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato le istanze, ritenendo le patologie adeguatamente curabili sia in carcere sia tramite periodici controlli presso ospedali esterni. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, rigettando il ricorso del condannato. I giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di malattie serie non comporta l'automatica scarcerazione se le terapie ordinarie e i trasferimenti sanitari garantiscono il diritto alla salute e tutelano la dignità umana senza esporre il recluso a pericolo di vita.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Grecia per gravi reati. La Corte di Appello aveva acconsentito alla consegna all'estero senza verificare adeguatamente il sovraffollamento carcerario e la disponibilità dello spazio minimo vitale di tre metri quadrati per detenuto nelle carceri greche. La Suprema Corte ha chiarito che i giudici italiani devono compiere un vaglio critico e individualizzato sulle reali condizioni detentive per escludere rischi di trattamenti inumani e degradanti. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato l'estradizione con rinvio per una nuova e rigorosa valutazione.
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Un detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione inumana lamentando uno spazio individuale insufficiente nella cella collettiva e orari di apertura difformi dalle regole. L'interessato ha contestato le relazioni della struttura carceraria presentando querela di falso. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, accertando che lo spazio vitale superava i tre metri quadrati e che i disagi non integravano un trattamento degradante. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i semplici disagi temporanei non violano i diritti fondamentali e che il giudice valuta liberamente le prove fornite dalla direzione carceraria senza bisogno di incidenti di falso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un detenuto per le condizioni della sua carcerazione ad Agrigento. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un trattamento inumano e degradante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le condizioni di detenzione non hanno superato la soglia del trattamento inumano e degradante grazie a diversi fattori compensativi. Tra questi, uno spazio vitale tra i 3 e i 4 metri quadri, la condivisione della cella con un solo compagno, otto ore al giorno fuori dalla camera, luce naturale, servizi igienici riservati e il clima mite del luogo che ha attenuato la mancanza di riscaldamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che chiedeva un risarcimento maggiore per lo spazio ridotto in cella, compreso tra tre e quattro metri quadrati, lamentando un trattamento inumano e degradante dovuto a carenze igieniche e mancanza di acqua calda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che, per spazi superiori a tre metri quadrati, non scatta la presunzione automatica di violazione, ma occorre una valutazione globale. Nel caso specifico, le celle erano riscaldate, ventilate e dotate di servizi igienici funzionanti, escludendo così qualsiasi violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che lamentava un trattamento inumano e degradante a causa del malfunzionamento del riscaldamento e della scarsità di spazio nella cella. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i disservizi temporanei del riscaldamento, in un clima mite, costituiscono un mero disagio e non una violazione della dignità umana. Inoltre, la richiesta di scomputare gli arredi sospesi dal calcolo dello spazio vitale è stata ritenuta generica e non provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento per trattamento inumano e degradante. Il ricorrente lamentava il mancato funzionamento del riscaldamento nel carcere di Palermo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i guasti temporanei al riscaldamento, uniti al clima mite della zona, costituiscono un mero disagio e non un vero e proprio trattamento inumano e degradante. Inoltre, il ricorso non contestava in modo specifico le motivazioni del Tribunale, limitandosi a richiamare sentenze europee senza collegarle al caso concreto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la consegna di un cittadino alle autorità belghe in esecuzione di un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava l'assenza di gravità indiziaria e paventava il rischio di trattamenti inumani a causa delle condizioni carcerarie in Belgio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme del 2021, l'autorità italiana non può più sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, la difesa non ha fornito prove aggiornate e specifiche su un rischio reale e individualizzato di trattamenti degradanti, considerando anche i recenti miglioramenti del sistema penitenziario belga riconosciuti dalla giurisprudenza. Il cittadino è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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