Un pensionato ottiene una pensione autonoma in Belgio e una pensione italiana calcolata sommando i contributi dei due Paesi. L'ente previdenziale rifiuta l'integrazione al trattamento minimo sulla quota italiana, sostenendo che le due pensioni debbano sommarsi superando la soglia di legge. Al contrario, i giudici di merito ritengono che la prestazione estera vada considerata solo come reddito personale esterno, inferiore ai limiti che impediscono l'integrazione. Davanti a questa divergenza normativa tra diritto interno e disciplina comunitaria, la Corte di Cassazione sospende il giudizio. I giudici di legittimità trasmettono gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiarire l'interpretazione del regolamento europeo di coordinamento della sicurezza sociale.
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