Un soggetto, condannato per aver detenuto oltre 73 kg di sigarette di contrabbando, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la richiesta non era stata avanzata nel precedente grado di giudizio. In secondo luogo, la particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa dell'enorme quantitativo di merce, delle modalità di detenzione e dei precedenti penali dell'imputato, che indicavano una personalità antisociale. La condanna è quindi diventata definitiva.
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