L'Agenzia delle Dogane notificava un avviso di rettifica a una società importatrice e al suo legale rappresentante per maggiori imposte. Entrambi impugnavano l'atto, ma i giudici tributari respingevano i ricorsi fino all'appello. La società proseguiva il giudizio in Cassazione, ottenendo l'annullamento parziale del debito per prescrizione; l'amministratore, invece, rinunciava a ricorrere. Di conseguenza, il Fisco pretendeva l'intero tributo dall'ex amministratore, il quale avviava un giudizio di ottemperanza invocando l'estensione del giudicato al condebitore. La Corte di Cassazione respinge la tesi del contribuente: chi accetta la sconfitta in appello subisce un giudicato diretto e definitivo. Tale preclusione impedisce di sfruttare la vittoria ottenuta in seguito dall'altro coobbligato solidale. L'amministratore deve pagare integralmente il debito fiscale.
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