I proprietari di un immobile hanno chiesto la revoca di un ordine di demolizione presentando un condono edilizio per una sopraelevazione abusiva di circa 348 metri cubi. La Corte d'appello ha respinto la richiesta ritenendo illegittima la sanatoria. L'opera superava infatti il limite massimo del 30% della volumetria del fabbricato originario. Gli interessati hanno proposto ricorso sostenendo che l'intervento costituisse una nuova costruzione autonoma o che il tetto del 30% e quello dei 750 metri cubi fossero alternativi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando che la sopraelevazione rappresenta un mero ampliamento. I due limiti volumetrici operano in modo congiunto e cumulativo. Il mancato rispetto del parametro percentuale rende invalido il condono e pienamente efficace l'ordine di demolizione.
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