Un imputato contesta la sua condanna, basata sulla deposizione di un agente di polizia. L'agente aveva riferito informazioni ricevute da terzi, ma non le aveva trascritte in un verbale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria è valida anche senza una verbalizzazione formale. La mancata trascrizione non rende le dichiarazioni inutilizzabili. Diventa tale solo se la difesa chiede di sentire i testimoni diretti e ciò non è possibile. In questo caso, l'imputato non ha fatto questa richiesta, quindi la sua inerzia è stata interpretata come una rinuncia. La condanna è stata confermata.
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