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Codice Civile
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Nel diritto civile, l’invenzione (dal latino invenire, cioè trovare) è un modo di acquisto della proprietà di una cosa mobile, consistente nel ritrovamento di una cosa smarrita. Cosa smarrita è la cosa mobile avente un valore economico che sia stata involontariamente perduta (se ci fosse volontà di perderla non si avrebbe una cosa smarrita bensì una cosa abbandonata, oggetto quindi di occupazione) dal proprietario o possessore, e costui ignori il luogo dove essa si trovi: il proprietario ha perduto la detenzione della cosa senza rinunciare alla proprietà e senza dimetterne il possesso. La cosa ha ancora un proprietario. Per l’articolo 927 del codice civile italiano, chi trova una cosa mobile, che le circostanze fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata, deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, al sindaco del comune in cui l’ha ritrovata, che dà notizia del ritrovamento nell’albo pretorio e provvede alla sua custodia. Il proprietario potrà proprorre reclamo della cosa e avanzare la richiesta di restituzione, ma al ritrovatore spetterà una somma di denaro pari a un decimo del valore della cosa in premio per il ritrovamento. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Qualora la cosa non abbia un valore commerciale, ma affettivo, l’entità del premio verrà fissata dal giudice secondo il suo equo apprezzamento. Al proprietario smarritore sono equiparati il possessore e il detentore. Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti, questi perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore. L’invenzione è modo di acquisto della proprietà diversa dell’occupazione: prescinde dall’apprensione materiale della cosa; nell’eventuale conflitto tra chi abbia per primo avvistato la cosa e chi l’abbia successivamente raccolta prevale il primo.

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